26 Aprile 2022

In tema di atti persecutori, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante di cui all’art. 612 bis, comma 2, c.p., per “relazione affettiva” non s’intende necessariamente la sola stabile condivisione della vita comune ovvero il coinvolgimento sentimentale con prospettive di futuro duraturo, ma qualsiasi legame di significativa frequentazione, indipendentemente dalla convivenza con la vittima, dalla stabilità e/o durata della “relazione”, che faciliti il delitto, consentendo all’agente lo sfruttamento del rapporto di fiducia della vittima nei suoi confronti.

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Modificato: 4 Aprile 2023