4 Maggio 2022

A decorrere dal 15 febbraio 2022, a difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia si applica l’obbligo di green pass rafforzato di cui all’art. 4-quinquies del D.L. n. 44 del 2021, se ultracinquantenni, in presenza dell’espresso richiamo al co. 1 dell’art. 9 sexies, comma 4 del d.l. n. 52 del 2021. Il co. 8 bis, aggiunto allo stesso articolo, e si è previsto che l’assenza del difensore, conseguente al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione verde Covid-19, determinata dall’inibizione dell’accesso alle strutture ove si svolge l’attività giudiziaria, non costituisce impossibilità di comparire per legittimo impedimento.

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Modificato: 4 Aprile 2023