9 Maggio 2022

La Seconda Sezione della Suprema Corte rimetteva alle Sezioni Unite il seguente quesito: se il giudice di appello, qualora dichiari il reato estinto per prescrizione, accertando che la stessa è maturata prima della pronuncia della sentenza di primo grado soltanto a seguito di una valutazione discrezionale difforme da quella di primo grado possa decidere «ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili», ai sensi dell’art. 578 c.p.p., ovvero debba revocare le statuizioni civili del primo giudice.

Tramite Informazione provvisoria, le SS.UU. anticipano la decisione presa (di cui si attende il deposito) e rendono noto di aver risolto la questione nei seguenti termini ed enunciando il seguente principio di diritto: il giudice di appello che, nel pronunciare declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, pervenga alla conclusione – sia sulla base della semplice “constatazione” di un errore nel quale il giudice di primo grado sia incorso sia per effetto di “valutazioni difformi” – che la causa estintiva è maturata prima della sentenza di primo grado, deve revocare le statuizioni civili in essa contenute.

Si allegano Ordinanza di rimessione e Informazione provvisoria.

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Modificato: 4 Aprile 2023