12 Ottobre 2021

Interessante ordinanza del Tribunale di Lamezia Terme, G.E. Dr.ssa Leone, in materia di procedura espropriativa presso terzi avente ad oggetto crediti non ancora esigibili e/o futuri.

Il G.E., nel rigettare l’opposizione avanzata da un terzo avverso ordinanza di assegnazione di importi accantonati nonché “delle somme che matureranno semestralmente”, ha affermato: “…in virtù di tale rapporto giuridico identificato e già esistente, il G.E. ha correttamente assegnato le somme spettanti al creditore procedente che il terzo ha dichiarato di possedere per conto della parte esecutata, implicando nel caso di specie che il trasferimento del credito futuro produce l’effetto traslativo solo quando il diritto verrà ad esistenza, essendo certo grazie all’esistenza del rapporto intercorrente tra le suddette parti”.

La conclusione cui è pervenuto il Tribunale lametino trova conforto nel chiaro disposto di cui all’art. 553 c.p.c. nonché in granitico e indiscusso orientamento giurisprudenziale.

La Suprema Corte, invero, ha ripetutamente affermato “la pignorabilità di crediti non ancora esigibili e/o futuri (anche se non ancora certi nell’an e/o non ancora determinabili nel quantum, come avviene ad esempio per i crediti retributivi futuri cioè una delle ipotesi più frequenti di applicazione nella prassi del procedimento di espropriazione di crediti) o di crediti condizionati, e finanche eventuali, con il solo limite della loro riconducibilità ad un rapporto giuridico identificato e già esistente” (cfr. ordinanza Cass. Sez. III civile, n. 16266 del 20.06.2018, ma anche, ad es., Cass. Sez. I, sent. N. 6206 del 28.06.1994; Cass. Sez. III sent. N. 5235 del 15.03.2004; Cass. Sez. III sent. N. 19967 del 14.10.2005; Cass. Sez. L sent. N. 19501 del 10.09.2009; Cass. Sez. III sent. N. 13015 del 23.06.2016; Cass. Sez. III sent. N. 8682 del 4.04.2017; Cass. Sez. 6-3, ord. N. 15607 del 22.06.2017).

Parimenti, Cass. n. 2017/2017 conferma tout court la pignorabilità dei crediti futuri sebbene non esigibili, ponendo come unico limite la “loro riconducibilità ad un rapporto giuridico identificato e già esistente”.

In tali casi, è evidente come oggetto di espropriazione forzata non sia un bene suscettibile di esecuzione immediata ma una posizione giuridica attiva dell’esecutato; sicché, in difetto di un’espressa deroga normativa, l’espropriazione presso terzi ben può configurarsi anche con riguardo a crediti illiquidi o condizionati ma suscettibili di una capacità satisfattiva futura, concretamente prospettabile nel momento della assegnazione.

Di seguito il testo dell’ordinanza.

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Modificato: 31 Marzo 2023