7 Giugno 2022

La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131 bis cod. pen. presuppone accertato il giudizio di colpevolezza  dell’imputato. È solo l’applicazione in concreto della sanzione penale prevista per il fatto, accertato come reato, ad essere rimessa al potere discrezionale del giudice che può non farvi luogo ove ricorrano i precisi indicatori normativi previsti dall’art. 131 bis cod. pen. (la «tenuità dell’offesa» e la «non abitualità del comportamento», in coincidenza necessaria con due ulteriori sotto-indici (o “indici requisiti”) della tenuità dell’offesa, rappresentati dalle «modalità della condotta» e dalla «esiguità del danno o del pericolo»).

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Modificato: 31 Marzo 2023