13 Maggio 2022

Si ricavano dal provvedimento due principi di diritto: «Nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona, la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare deve essere notificata, a cura del richiedente, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza, alla persona offesa, a condizione, in quest’ultimo caso, che essa abbia dichiarato o eletto domicilio» e «In ragione delle finalità eminentemente informative e partecipative al processo della notifica di cui all’art. 299, comma 4 bis, cod. proc. pen., essa, in caso di decesso della persona offesa in conseguenza del reato, deve essere effettuata, con le stesse modalità previste per la vittima, ai prossimi congiunti o alla persona a quella legata da relazione affettiva e stabilmente convivente».

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Modificato: 31 Marzo 2023