4 Novembre 2022

«L’applicabilità dell’ipotesi della desistenza (art. 56, comma terzo, cod. pen.) richiede che la mancata consumazione del delitto sia dipendente dalla volontà dell’agente. Non è necessario che la rinuncia all’azione criminosa sia espressione di un autentico ravvedimento ma è essenziale che la scelta sia volontaria, cioè non imposta da circostanze esterne che rendano irrealizzabile o troppo rischioso il proseguimento dell’attività.

L’idoneità degli atti richiesta per la configurabilità del reato tentato, come precisato dalla Suprema Corte, deve comunque essere valutata con giudizio ex ante, tenendo conto delle circostanze in cui opera l’agente e delle modalità dell’azione, mentre la desistenza volontaria presuppone la costanza della possibilità di consumazione del delitto, per cui, qualora tale possibilità non vi sia più, ricorre, sussistendone i presupposti, l’ipotesi del tentativo.»

Download Documenti:

Condividi:

Modificato: 31 Marzo 2023