9 Giugno 2021

Con queste due inaspettate pronunce (n. 145/2021, pubblicata il 22.03.2021, e n. 295 pubblicata il 10.05.2021, estensore Dr.ssa Maria Leone), il Tribunale lametino, Sezione Civile, afferma che, in tema di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, costituisce onere dell’opposto/ricorrente di effettuare nuova produzione dei documenti allegati al ricorso per decreto ingiuntivo e che, in mancanza, il giudice della cognizione ordinaria non può tenerne conto.

In particolare, evocando un orientamento giurisprudenziale ormai desueto, così argomenta:

La documentazione posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo che è destinata, per effetto dell’opposizione al decreto e della trasformazione in giudizio di cognizione ordinaria, ad entrare nel fascicolo del ricorrente, non è presente in atti.

Ne consegue che era onere della parte opposta che si costituisce in giudizio depositare il fascicolo contenente i suddetti documenti. Ne consegue che in difetto di tale produzione, essa non entra a fare parte del fascicolo d’ufficio e il giudice non può tenerne conto (cfr Cass. civ. sent. n. 8955 del 18.04.2006; conformi Cass. civ., sent. n. 19992 del 07.10.2004; Cass. civ. sent. n. 2078 del 26.02.1998).

Da ciò consegue che l’onere probatorio gravante sul creditore-opposto non è stato compiutamente assolto.

La domanda riconvenzionale va rigettata, in quanto non sufficientemente provata”.

La singolarità delle suddette pronunce, che si segnalano all’attenzione degli operatori giuridici, risiede nell’aver esse disatteso consolidata e granitica interpretazione pretoria sancita, peraltro, dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 14475 del 10 luglio 2015 (a seguire, ex plurimis, Cass. civ. n. 8693 del 4.04.2017 e, nel merito, Trib. Milano, sez. VI, ord. 13.06.2016, est. Ferrari).

Invero, sul presupposto del carattere unitario, sia pure bifasico, del procedimento, le S.U. hanno prospettato il principio di “non dispersione della prova” in virtù del quale i documenti allegati al ricorso, in base ai quali sia stato emesso il decreto, devono rimanere nella sfera di cognizione del giudice anche nella, eventuale, fase di opposizione rilevando come le due fasi siano parte di un medesimo giudizio che si svolge nel medesimo ufficio, così come pure rilevato da Corte Cost. 78/2015.

Costituisce, quindi, principio indiscusso che il giudice della fase di opposizione dispone di tutto il materiale probatorio, sia di quello della fase monitoria che di quello ritualmente prodotto in sede di opposizione.

L’unicità dell’Ufficio -affermano ancora le S.U.- spiega la mancanza di una norma che esplichi la necessità della trasmissione del fascicolo d’ufficio, con accluso il fascicolo di parte della fase monitoria contenente i documenti, al giudice dell’opposizione”.

Di seguito, le pronunce del Tribunale di Lamezia Terme per esteso nonché, per approfondimenti, Cass. Civ. S.U. n. 14475 del 10 luglio 2015[1], Cass. civ. n. 8693 del 4.04.2017, Trib. Milano, sez. VI, ord. 13.06.2016 (est. Ferrari).

[1] https://www.neldiritto.it/public/pdf/14475_07_15.pdf

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Modificato: 31 Marzo 2023