19 Maggio 2022

La norma che vieta di riconoscere il compenso in caso di inammissibilità del ricorso, dettata in tema di gratuito patrocinio, non si applica al difensore d’ufficio.

L’art. 106 del d.P.R. n. 115 del 2002 prevede, che “il compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte non è liquidato se le stesse sono dichiarate inammissibili”. Questa Corte ha già chiarito che la norma riguarda esclusivamente il compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e non si applica al difensore d’ufficio.

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Modificato: 31 Marzo 2023