Vietato intrattenere rapporti economici con il proprio assistito (diversi da quelli derivanti dal mandato)
Dopo il conferimento del mandato, l’avvocato non deve intrattenere con il cliente e con la parte assistita rapporti economici, patrimoniali, commerciali o di qualsiasi altra natura, che in qualunque modo possano influire sul rapporto professionale (art. 23 cdf, già art. 35 cod. prev.), fatti salvi gli accordi sulla definizione del compenso ex art. 25 cdf. […]