Agli avvocati stabiliti e integrati si applicano le norme sulle incompatibilità professionali
All’avvocato stabilito e all’avvocato integrato si applicano le norme sulle incompatibilità che riguardano l’esercizio della professione di avvocato (art. 5, co. 2, D.lgs. n. 96/2001). Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cassi), sentenza n. 386 del 25 ottobre 2024