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CHE LA BIBLIOTECA E LA SEGRETERIA AMMINISTRATIVA DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE RESTERANNO CHIUSE DAL 9 AGOSTO AL 5 SETTEMBRE, MENTRE DAL 2 AL 6 AGOSTO LA SEGRETERIA AMMINISTRATIVA SEGUIRA’IL SEGUENTE ORARIO: 9.30 – 11.30

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ORDINE AVVOCATI DI LAMEZIA TERME

" Videosorveglianza e Privacy"

Relatori: Prof. Roberto Borrello, Docente Diritto Costituzionale Universita' di Siena

Prof. Andrea Frosini, Docente Diritto Costituzionale Universita' di Siena

Data: 21 maggio 2010 - ore 15.30 Sala Convegni Centro Pastorale - Via L. Da Vinci 2

n. 4 crediti formativi validi per la formazione continua.

Per la registrazione compilare i campi nella voce Contatti indicando il convegno al quale si intende partecipare.

 
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CEDAM CON IL PATROCINIO DELL'ORDINE AVVOCATI DI LAMEZIA TERME

" Il nuovo processo sommario di cognizione"

Introduce: Avv. Fulvio Amendola, Presidente Ordine Avvocati di Lamezia Terme

Relatori: Avv. Luigi Viola, Docente Diritto Processuale Civile Universita' E-Campus in Roma

Dott. Alessandro Brancaccio, Magistrato in Lamezia Terme

Data: 7 maggio 2010 dalle 14,30 alle 19,30 Sala Convegni Centro Pastorale - Via L. Da Vinci 2

il costo dell'iscrizione è di € 40,00 ed è riservato l'omaggio di un testo di € 50,00 o in alternativa, un buono da € 50,00

n. 5 crediti formativi validi per la formazione continua.

Iscrizioni Sig. Florestano Girolami (Agente Cedam) cell. 3334717659  Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.

 
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MOVIMENTO CRISTIANO LAVORATORI

" La tutela dei diritti dei singoli dinanzi alle Corti di Giustizia Europee"

Relatore: Prof. Avv. Massimo Fragola, Professore di Diritto dell'Unione Europea nell'Universita' della Calabria

Data: 5 maggio 2010 - ore 15.30 Sala Convegni Centro Pastorale - Via L. Da Vinci 2

n. 4 crediti formativi validi per la formazione continua.

Per la registrazione compilare i campi nella voce Contatti indicando il convegno al quale si intende partecipare.

 

 
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COMUNICAZIONE URGENTE

OBBLIGO PER TUTTI GLI ISCRITTI ALL’ALBO

DECRETO LEGISLATIVO n. 28 DEL 4/3/2010

Il 5 marzo 2010 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n. 28 del 4/3/2010 recante attuazione dell’art. 60 L. 69/2008 in materia di mediazione

Accolte proposte rilevanti formulate dal C.P.R.C. Centro per la Prevenzione e Risoluzione dei Conflitti

Il decreto legislativo, definitivamente approvato all’unanimità dal Consiglio dei Ministri del 19/2/2010, ha subito modifiche rispetto alla formulazione originaria a seguito dei pareri della Commissione Giustizia della Camera e del Senato.

Il decreto entrerà in vigore dal 20/3/2010 mentre le disposizioni dell’art. 5 - “condizione di procedibilità e rapporti con il processo” - acquisteranno efficacia dal 20/3/2011 e si applicheranno ai processi successivamente iniziati.

 Le modifiche più rilevanti rispetto al testo originario attengono l’ambito di applicazione con l’introduzione del “risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti” tra le materie per le quali è previsto l’esperimento preliminare del tentativo di mediazione  quale condizione di procedibilità del giudizio.

Tale suggerimento era stato offerto in occasione del convegno organizzato il 1° dicembre 2009 sul tema del progetto di riforma dal Presidente della Commissione Arbitrato e Conciliazione dell’Ordine di Roma e Segretario Generale del C.P.R.C. dott. Edoardo Merlino alla presenza tra l’altro del Capo dell’Ufficio Legislativo del Ministero di Giustizia dott.ssa Augusta Iannini.

Altre significative variazioni attengono il raggiungimento dell’accordo con la previsione che “quando l’accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione”. La facoltà

e non l’obbligo di formulare una proposta supera una delle maggiori criticità del provvedimento che, per gli esperti della materia, avrebbe potuto compromettere l’efficacia stessa del decreto.

L’art. 4 prevede l’obbligo per l’Avvocato, al momento del conferimento dell’incarico, di informare chiaramente e per iscritto il proprio assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione e dei casi in cui lo stesso è condizione di procedibilità della domanda giudiziale a pena di annullabilità del contratto.

L’art. 20 infine prevede il riconoscimento di un credito di imposta in favore delle parti per l’indennità corrisposta agli organismi di conciliazione fino a concorrenza di € 500,00 in caso di successo della mediazione e di € 250,00 in caso di insuccesso.

                                                                   OMISSIS

 
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